Tra le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (Provv-n.99297.18-04-2019) il sistema di trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici, sta per subire una nuova variazione con un passaggio alla nuova connessione più sicura TLS.
Corrispettivi elettronici distributori automatici
Già con la Finanziaria 2018 veniva esteso l’obbligo di invio dei corrispettivi elettronici, a decorrere dall’1.7.2018, alle cessioni di benzina / gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, effettuate da parte dei distributori di carburanti.
Ciò è collegato al divieto di utilizzo della carta carburanti e all’obbligo di emissione della fattura elettronica, a decorrere da tale data.
Quindi, a decorrere dall’1.7.2018, ha previsto in particolare:
- la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
- la documentazione tramite fattura elettronica dei predetti acquisti presso gli impianti di distribuzione.
Cosa cambia da maggio per gli scontrini elettronici?
Entro il 15 maggio 2019 tutti i dispositivi che scambiano dati con l’Agenzia delle Entrate dovranno adeguare i propri certificati sui server che si interfacciano al sistema dell’Agenzia delle Entrate aggiungendone uno nuovo che può essere recuperato direttamente dal sito dell’Agenzia nella sezione dedicata ai certificati.
Da questo decreto di emissione dello scontrino elettronico sono esonerati giornalai, tassisti, tabaccai ed agricoltori.
L’obbligo di invio corrispettivi elettronici scatta dal primo luglio per chi ha un volume di affari superiore a 400 mila euro e dal primo gennaio 2020 a tutti quelli che fanno commercio al minuto.
I vantaggi di questo provvedimento sono che tutti gli incassi della giornata verranno inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate. In questo modo si potranno confrontare istantaneamente le uscite (le vendite) e confrontare l’Iva incassata e quella pagata per il magazzino.
Per i clienti l’archiviazione digitale dello scontrino elettronico, tra i vari usi, comporterà anche il suo utilizzo come garanzia digitale sui prodotti acquistati e quello della conservazione per la presentazione in dichiarazione dei redditi per le detrazioni fiscali.
Le cose cambieranno nella pratica per quanto concerne ristoranti e locali vari, perché, una volta che la novità sarà perfettamente a regime, non sarà più necessario dotarsi di scontrino quando si lascia l’esercizio. I dati giungeranno infatti direttamente all’Agenzia delle Entrate per via telematica. In pratica come accade oggi per le farmacie.
Tra i commercianti sono sorti malumori perchè mentre alcuni registratori con piccole modifiche hardware possono essere adattati facilmente, la maggior parte vanno sostituiti passando da un prezzo di circa 200 euro per un registratore di cassa tradizionale, a quasi 1000 euro per uno dotato di collegamento telematico.
Sono previsti comunque degli incentivi e dei bonus fiscali per il cambio di registratore: si parla di un credito d’imposta del 50% della spesa e per un massimo di 250 euro.
Come per le fatture elettroniche i foglietti che verranno rilasciati dagli esercenti non avranno alcuna valenza fiscale, ma potranno solo servire ad esempio per dimostrare la data di acquisto nel caso di prodotti che hanno una garanzia a tempo.
Specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi elettronici
Ovviamente le software house hanno dovuto adeguare i propri software per la gestione dei nuovi documenti commerciali.
A tale proposito l’agenzia delle entrate ha dettato le linee guida da seguire per sviluppare la trasmissione dei corrispettivi elettronici mediante un documento di Specifiche-tecniche-trasmissione-telematica-corrispettivi.
Anche sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile trovare le specifiche tecniche per implementare l’invio dei corrispettivi tramite registratori telematici.
Anche noi abbiamo dovuto adeguare i nostri software, in parrticolare il gestionale alberghiero Hotelpedia per la teletrasmissione dei corrispettivi elettronici con la chiusura di cassa giornaliera.
Fattura elettronica corrispettivi elettronici
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 7 del 16 gennaio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ obbligo di fattura elettronica a seguito dell’emissione dello scontrino.
È noto infatti che nella vendita al dettaglio e assimilate, a seguito della consegna al cliente dello scontrino fiscale, è possibile che quest’ultimo chieda anche l’emissione di una fattura. Infatti, solo tale documento e non lo scontrino, è propedeutico alla deduzione del costo ed alle detrazione dell’Iva per le operazioni svolte nell’ambito dell’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
In particolare si ricorda che:
– La fattura è un documento sostitutivo dello scontrino o della ricevuta fiscale. In virtù di questo, li dove venga rilasciata la fattura contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.
– Il contribuente che voglia avvalersi della fattura differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o similare, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata. In tal caso è pacifico ritenere che l’ammontare dei corrispettivi certificati dallo scontrino o ricevuta fiscale e successivamente oggetto di fattura differita, vadano scorporati dal totale giornaliero.
L’Agenzia delle Entrate conclude sostenendo che la c.d. “fattura con scontrino” non possa avere una forma analogica ma debba obbligatoriamente essere emessa come fattura elettronica nel formato ed invio elettronico al SDI.
Nella stessa Risposta l’Amministrazione Finanziaria specifica che, a livello tecnico, deve essere compilato il campo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni come il riferimento allo scontrino.
Per riepilogare quanto fin qui detto, nella vendita al dettaglio ed assimilati, nel momento in cui al rilascio dello scontrino il cliente richieda l’emissione della fattura, l’operatore economico è tenuto all’invio di quest’ultima allo SDI nel formato elettronico .xml.